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Sentenza n. 1988

333949
Cassazione penale, sezione I 50 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Infine, il tribunale dichiarava la responsabilità di N. C., C., C., T. per il reato di cui agli artt. 110, 321, c.p., di M., T. e P. per il reato di

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), partecipò in via Salis al carico della autovettura Volvo nei cui pannulli delle portiere e nel cui filtro dell’aria fu trovato nascosto un ingentissimo

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stupefacenti, affermata senza che egli elementi fattuali denotassero l’esistenza dell’accordo su cui doveva basarsi la societas sceleris; b) inosservanza

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di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non

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6.1. – Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt

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’attività difensiva svolta, vengono liquidate in lire 9.936.000, di cui lire 9.000.000 per onorari.

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risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a

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’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato

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Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l’esame dei collaboratori di giustizia

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6.4. – C. A. ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l’effetto estensivo degli appelli proposti dai

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Carabinieri, dalle cui deposizioni, confermate dalle propalazioni dei collaboratori, è emersa chiaramente la posizione di preminenza in seno all

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A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo

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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza

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esempio, quella del riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.-

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congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo non può neppure condividersi l’opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui

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Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

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giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che quanto alle seconde il contenuto della sentenza di annullamento emessa

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riforma della decisione di primo grado, assolveva il C. dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685-75 per non avere commesso il fatto, concedeva al n. le

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cui consumazione è stata contestata “fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.

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stessi errori di diritto sanzionati con l’annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114-95, in cui era stata accertata la violazione da

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art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto

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. 649 c.p.p. per la ragione che il C. è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all’art.416 bis c.p

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la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l’imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l’ammissibilità e la

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regula iuris enunciata nella sentenza di annullamento è quella per cui l’adozione delle forme processuali previste dal codice vigente anziché di quelle

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Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario

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Peraltro, non può sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui conclude la motivazione della

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episodi di spaccio di cui N. deve parimenti rispondere a nulla rilevando che nelle occasioni in cui il N. è stato visto in via Anguissola non via siano

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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle

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di reinserimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell’interesse di

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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75

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insussistenti ed erano state erroneamente ipotizzate inesistenti violazioni della prassi amministrativa; che risultava parimenti erronea l’opinione secondo cui

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., la cui appartenenza all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati

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uniformarsi ai sensi della disposizione di cui la terzo comma dello stesso art. 627.

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’associazione e dell’adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la

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seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata

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-28.4.1989 nel cortile dello stabile di via Salis, di cui aveva la disponibilità delle chiavi, della sua presenza, sempre in via Salis, in compagnia di Z

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’esattezza dell’ordinamento di questo Supremo Collegio, che deve essere ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell’art. 185 c.p.p. non

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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione

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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla

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collegamenti con l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, da cui il gruppo operante in Milano veniva rifornito.

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finanziarie affidate all’amministrazione fiduciaria del N. e sono state valutate le dichiarazioni di quest’ultimo secondo cui era stata fornita dal C. una

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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di

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di stupefacenti in rapporti con associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da

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A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l’esclusione di inutilizzabilità derivante è stata

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giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e

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cui detta area aveva ricevuto la destinazione ad edilizia residenziale con una volumetria realizzabile di 70.000 mc., dei quali 50.000 residenziali e

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simile interpretazione distorce, in fatti, il senso di detta locuzione la cui portata non è quella di introdurre una deviazione dalla regola legale dettata

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. venivano prospettati con riguardo all’accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della

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avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che “se è

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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p

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